Di cosa tratta questa seconda parte
La prima lezione sul punto f) ha spiegato servizi, enti competenti e titoli. Questa seconda parte copre il resto delle norme su taxi e N.C.C.: come devono essere i veicoli, contrassegni e pubblicità, tariffe, IVA e documenti fiscali, contratti di trasporto e di noleggio, leasing, assicurazione e impresa familiare. Molte risposte contengono dettagli precisi: qui il ragionamento aiuta poco, conviene memorizzare.
Il veicolo taxi
- Ciò che caratterizza il taxi rispetto al N.C.C. è l'obbligo del tassametro omologato. Possono esserne esonerati i Comuni di minore dimensione individuati dalla Camera di Commercio su parere dell'Ufficio Periferico del DTT (ex MCTC).
- Il tassametro non basta sempre: eventuali supplementi vanno indicati in un apposito avviso sul cruscotto.
- Le vetture taxi immatricolate dal 01.01.1993 devono essere di colore bianco. Il colore uniforme non riguarda per forza tutta la carrozzeria: possono esserne esclusi fregi accessori originali come le fasce laterali paraurti. Le vetture N.C.C. non hanno l'obbligo del colore uniforme.
- Sul tetto il contrassegno luminoso "taxi" è sempre obbligatorio. Le vetture sono contraddistinte da un numero d'ordine assegnato dal Comune.
- Sulle fiancate sono sempre ammessi scritte e stemmi dell'azienda e del Comune, fino a 875 cmq, e al massimo una fascia colorata alta 6 cm sotto il bordo inferiore dei finestrini.
- Il taxi può essere usato per uso proprio fuori servizio.
Il veicolo N.C.C.
- Le vetture N.C.C. espongono un contrassegno con la scritta "noleggio" all'interno del parabrezza e del lunotto e una targa posteriore inamovibile con dicitura "NCC", numero progressivo e stemma comunale.
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